1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità:
a) promuove la ricognizione e la catalogazione, gli studi, le ricerche e la redazione di cartografia tematica relativamente alle cose di cui all'articolo 1, comma 2;
b) definisce i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;
c) individua le priorità, tenuto conto delle iniziative già adottate dagli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;
d) realizza direttamente gli interventi individuati come prioritari, preferibilmente ove manchino o risultino inadeguate le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;
e) può finanziare le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto delle priorità individuate ai sensi della lettera c) del presente comma e con le modalità di cui all'articolo 6;
f) cura un programma di tutela e di valorizzazione degli archivi pubblici, ivi compresi quelli militari, nonché degli archivi privati, al fine di assicurarne la più ampia fruizione, anche attraverso prestiti e mostre itineranti, promuovendo, fra l'altro, il recupero e la conservazione, anche in copia, della documentazione storica;
g) vigila sull'attuazione degli interventi e in particolare su quelli finanziati dallo Stato, anche avvalendosi di ispettori onorari.
2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della guerra di Liberazione e della lotta partigiana, di seguito denominato «Comitato».
a) i criteri tecnico-scientifici di cui al comma 1, lettera b);
b) le priorità di cui al comma 1, lettera c);
c) i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera e);
d) il programma di cui al comma 1, lettera f).
6. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.